Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento stanno per diventare legge dello Stato. Con il sostegno di gran parte del mondo cattolico. Molti pro life restano contrari, ma hanno pochi spazi dove esprimersi. Il Timone ha raccolto le loro preoccupazioni
Dieci obiezioni di carattere giuridico
1. L’eutanasia è ancora illegale nel nostro Paese. Nessuna sentenza è in grado di abrogare le leggi che vietano l’eutanasia nel nostro ordinamento. Dopo la tragica vicenda di Eluana Englaro, altri giudici si sono pronunciati correttamente e nessun caso simile si è verificato. Dunque, non c’è bisogno di una nuova legge per vietare l’eutanasia: basta applicare il diritto esistente.
2. Le Dat e il testamento biologico sono la stessa cosa. Nonostante in Italia le Dat non siano vincolanti per il singolo medico, esse funzionano a tutti gli effetti come un testamento biologico: le Dat minano l’esercizio dell’arte medica, dando valore giuridico a una volontà non attuale, ambigua nel suo contenuto. È vero: l’alimentazione e l’idratazione artificiale non possono formare oggetto delle DAT, ma – attenzione – è consentito rifiutare l’inserimento degli strumenti di alimentazione artificiale, poiché costituiscono un intervento sanitario.
3. La proposta di legge sulle Dat non dice che cosa si intende esattamente per eutanasia. Essa vieta la “buona morte”, ma non definisce questa fattispecie in alcun modo: e senza definizione, il divieto è inefficacie.
4. Contro l’accanimento terapeutico, le Dat non servono. I medici sono sempre tenuti a evitare l’accanimento per rispetto delle norme deontologiche, a prescindere dal fatto che un paziente ne faccia richiesta nelle Dat.
5. I ricorsi giudiziari non saranno impediti, ma fomentati dalla nuova legge. Il paziente (così come fece Welby) potrà agire per chiedere la cessazione delle cure, se ritiene che costituiscano accanimento terapeutico. Analoga azione potrà essere promossa dai tutori degli interdetti, dai genitori dei minori, dagli amministratori di sostegno, dai fiduciari di coloro che hanno sottoscritto dichiarazioni anticipate di trattamento.
6. Con il concetto di “fine vita” si amplia a dismisura la portata della legge. Il testo sulle Dat introduce un nuovo concetto ambiguo, il fine vita, molto più ampio rispetto a un paziente per il quale la morte è prevista come imminente. Secondo il magistrato Giacomo Rocchi, «il concetto di fine vita è il grimaldello per estendere enormemente l’ambito della previsione: tutti siamo in fine vita se non ci curiamo o non ci nutriamo».
7. I medici saranno a rischio di azione giudiziale. Il medico che non vuole sottostare alle DAT può farlo, ma deve scrivere nella cartella clinica le motivazioni della sua “disobbedienza”. Questa norma invoglia la classe medica ad uniformarsi alle volontà anticipate del malato, ed espone il medico coscienzioso ad azioni da parte di parenti e associazioni favorevoli all’eutanasia. Inoltre, il medico riottoso potrà sempre essere rimpiazzato a discrezione del fiduciario. Con questa legge, il medico diventa sostanzialmente un mero esecutore della volontà altrui.
8. Gli incapaci sono in balia dei loro tutori. Il testo in discussione permette al tutore di scrivere le Dat al posto del paziente che sia minore o disabile. Se il tutore o i genitori non prestano il consenso – non firmano – il medico non può curare l’incapace. Il medico che vorrà andare contro al rifiuto di terapie espresso dal genitore o dal tutore dovrà ricorrere al giudice tutelare. La Comunità Giovanni XXIII, che assiste ogni giorno molti piccoli incapaci, è insorta contro queste norme sulle Dat.
9. I neonati prematuri potranno non essere rianimati. Facile ipotizzare l’applicazione dello strapotere dei tutori al caso della rianimazione dei neonati prematuri: i genitori potranno decidere «avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore», e il medico dovrà adeguarsi, oppure ingaggiare un contenzioso; ma in tal caso i genitori potranno sempre cambiare medico.
10. Il fiduciario sarà il vero protagonista della decisione. Il fiduciario rischia di diventare, più che la voce dell’incapace, il vero “decisore” del destino dei pazienti in stato di incoscienza.
Tre obiezioni in materia di dottrina sociale della Chiesa
1. Si è detto che la proposta di legge va votata perché é “ragionevole e liberale”. Ma secondo la dottrina della Chiesa, le leggi non si giudicano sulla base della loro corrispondenza al modello liberale. Ciò che conta è la loro conformità al principio di diritto naturale della tutela del bene comune. Le leggi sul divorzio o sulla fecondazione artificiale sono indubbiamente liberali. Ma restano leggi gravemente ingiuste, cioè delle “non leggi”.
P. Ceci, Gli articoli più pericolosi della legge sulle Dat, in Basta Bugie n.180, www.bastabugie. it/it/articoli.php?id=1650 .
M. Micaletti, Perché nel nostro Paese l’Eutanasia è ancora illegale, www.comitatoveritaevita.it/pub/editoriale_read.php?read=291
A. Gnocchi – M. Palmaro, Il testamento biologico è un paralogismo, anzi un autogol, il Foglio, 24 febbraio 2011.
Lector Quidam, Contro l’inganno del fine vita, il Foglio, 16 marzo 2011.
G. Rocchi, Analisi del progetto di legge sul testamento biologico, www.comitatoveritaevita. it/pub/nav_Analisi_del_progetto_di_legge_ sul_testamento_biologico.php
IL TIMONE N. 102 – ANNO XIII – Aprile 2011 – pag. 16 – 17
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