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Contro la deriva della Cirinnà , usiamo la ragione. A reti unificate
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14 Maggio 2016

Contro la deriva della Cirinnà , usiamo la ragione. A reti unificate

L’approvazione della Legge Cirinnà, che dà un riconoscimento giuridico alle unioni civili fra persone dello stesso sesso, rappresenta un altro passaggio decisivo nel processo di dissoluzione del nostro Paese, iniziato con l’introduzione del divorzio. Un svolta epocale che, dopo la lunga battaglia per evitarla, richiede una attenta riflessione per comprenderne appieno la portata e le sfide che si parano avanti. Per questo alcune testate e siti cattolici – che hanno combattuto la battaglia per fermare questa deriva – hanno deciso di collaborare proponendo l’uscita contemporanea di una serie di articoli che analizzano la Legge Cirinnà per coglierne tutta la portata distruttiva e per offrire alcune indicazioni sul “dopo”. Si tratta di un esperimento, che abbiamo chiamato "A reti unificate" (www.retiunificate.it), per indicare la volontà di unire le nostre voci quando sono in pericolo la vita, la famiglia, la libertà, l’educazione, la religione, il bene comune. È una piattaforma che rappresenta una aggregazione libera di testate e siti che contano così di dare più forza e incisività alle proprie ragioni. Gli articoli usciranno contemporaneamente secondo un calendario prestabilito e rimarranno on line sulla piattaforma A reti unificate. Per quanto riguarda la Legge Cirinnà, le testate che hanno aderito sono: Corrispondenza Romana, Cultura Cattolica, il Timone on line, La Croce, La Nuova Bussola Quotidiana, Notizie Provita, Osservatorio Van Thuan. E questo è il calendario degli articoli:

Oggi: Paolo Panucci, Avvocato, Consigliere Unione Giuristi Cattolici Italiani. Cirinnà, un’unione poco civile
Lunedì 16 maggio: Stephan Kampowski, Professore ordinario di Antropologia Filosofica presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia. Il matrimonio non è un affare privato
Mercoledì 18 maggio: Tommaso Scandroglio, Docente di Etica e bioetica presso l’Università Europea di Roma. Da oggi l’omosessualità è un bene giuridico
Venerdì 20 maggio: Stefano Fontana, Direttore dell'Osservatorio internazionale Cardinale Van Thuan sulla Dottrina sociale della Chiesa. Unioni civili, un attentato alla libertà religiosa
Lunedì 23 maggio: Roberto Marchesini, psicologo e psicoterapeuta. Dopo la Cirinnà. Che fare?

 
di Paolo Panucci

 

La legge Cirinnà-Renzi-Alfano indica quali siano i requisiti minimi per la formazione di un’unione civile: “due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile”. Siamo di fronte ad una rivoluzione sociale, antropologica e giuridica: la parificazione del matrimonio uomo-donna a unioni civili tra due persone dello stesso sesso, senza che siano neppure richiesti l’omosessualità o l’esistenza di legami affettivi (che, ovviamente, nessuno potrebbe accertare come realmente sussistenti).

Gli unici requisiti previsti sarebbero il medesimo sesso e la presenza di due persone soltanto: queste potrebbero ottenere tutti i benefici del matrimonio – in particolar modo quelli alla pensione di reversibilità o al subentro nel contratto di locazione, nel caso di decesso di uno dei due, o la partecipazione all’assegnazione delle case popolari – semplicemente dichiarando di voler formare un’unione.

E’ evidente che qualunque coppia dello stesso sesso (due preti, due studenti universitari fuori sede, due semplici amici), tranne le persone escluse anche dal matrimonio (ossia i parenti tra loro), potrebbe dichiarare di voler formare un’unione e ottenere tutti i benefici del matrimonio.

Ma sorge spontaneo chiedersi: perché solo due e non di più? Perché zii e nipoti dello stesso sesso, che magari cercano di sopravvivere aiutandosi a vicenda, non possono ottenere gli stessi benefici?

L’attuale divieto di nozze per zii e nipoti di sesso opposto è facilmente intuibile: essendo il matrimonio finalizzato alla procreazione, il veto mira ad evitare l’incesto e tutto quel che ne consegue. Ma poiché le unioni civili di due persone dello stesso sesso non sono e non possono essere finalizzate alla procreazione (poiché per loro natura non possono generare figli senza ricorrere a terze persone di sesso opposto) perché discriminare ingiustamente i parenti o le unioni poliamorose?

In realtà, le vere domande sono a monte: perché due persone dello stesso sesso che si amano non possono sposarsi? Perchè la Costituzione tutela la famiglia fondata sul matrimonio uomo-donna e non altre unioni?

Art. 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Vi è una chiara correlazione tra famiglia e matrimonio, laddove la prima è identificata nella “società naturale” esistente sin dalla preistoria, composta da un uomo e una donna che, insieme, possono generare figli. Non si riconosce e tutela qualsiasi tipo di unione ma solo la famiglia fondata sul matrimonio uomo-donna per la sua caratteristica peculiare di poter generare i figli, perché questi sono fondamentali non solo per la coppia ma per tutta la collettività. Essi, infatti, assicurano il ricambio generazionale. Immaginiamo una società senza bambini: quante insegnanti, pediatri, educatori, assistenti sociali, editori etc. etc. sarebbero senza lavoro! Il matrimonio uomo-donna è promosso e tutelato perchè non si riduce ad una questione privata tra due persone ma coinvolge altri: i figli e la collettività intera.

La Costituzione, quindi, non tutela affatto gli eterosessuali in quanto tali: il legislatore fotografa una situazione, la famiglia composta da un uomo e una donna capaci, insieme, di generare figli, e la ritiene preziosa per la collettività proprio per la sua capacità intrinseca a procreare e ad assicurare il ricambio generazionale.

Che sia la funzione procreativa il motivo per cui viene tutelato in modo speciale l’unione uomo-donna lo si ricava dal termine stesso “matrimonio” che ha la sua radice nell’unione dei termini mater, madre (colei che genera) e munus (“dovere”, “funzione”, letteralmente “dovere di essere madre”) e da altre norme costituzionali: l’art. 31 agevola le famiglie con tanti figli e, soprattutto, “protegge la maternità”.

Nella Costituzione, quindi, è riconosciuta espressamente
la particolare importanza del ruolo della mamma: non si tutela la donna in sé ma “la maternità”, ossia la funzione generatrice e allevatrice di figli: è, quindi, la maternità il vero bene per l’intera collettività, che non si limita al fatto di mettere al mondo i figli ma comprende anche il loro accudimento.

Altre norme ancora (artt. 30 e 36) confermano
l’indissolubile rapporto tra genitori – cioè che generano – e figli ed il fatto che è la famiglia – e non i suoi singoli componenti – a trovare un suo riconoscimento specifico. La famiglia fondata sul matrimonio, quindi, è un soggetto diverso dalla mera unione di due eterosessuali. E’ un qualcosa di più che la Costituzione tutela in modo speciale perchè coinvolge tutti.

Non vi è, quindi, alcuna discriminazione ingiusta nel trattare in modo diverso le unioni di persone di sesso diverso, rispetto a quelle dello stesso sesso: si tratta di situazioni completamente differenti. Al contrario, trattarle in modo simile significherebbe discriminare in modo ingiusto le prime a vantaggio delle seconde.

Non è poi vero che il riconoscimento delle unioni civili non toglierebbe nulla alle famiglie naturali: il testo di legge fa capire bene che, quando si riconosce un diritto a qualcuno, automaticamente si fa sorgere un dovere in capo ad un altro. In esso, infatti, si stabiliscono i costi che tutti i cittadini dovrebbero accollarsi per le pensioni di reversibilità ai superstiti delle unioni: dai 3,7 milioni per l’anno corrente, sino ai 16 milioni per il 2025, espressamente sottratti al fondo previsto per lo sviluppo del Paese, con sacrificio, quindi, della crescita dell’Italia e dell’occupazione dei giovani. E’ questo che la maggioranza degli italiani vuole?

Infine, nella legge sulle unioni civili la stepchild adoption è stata superata dal rinvio alla disciplina sull'adozione: è vero che la legge sulle adozioni non permetterebbe ad una coppia omo di adottare, ma la recente giurisprudenza, più volte, ha già permesso ai conviventi gay di adottare. Ergo il coniuge omo potrà adottare non solo il figlio del compagno ma qualsiasi altro minore.

Del resto la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha già chiarito che gli Stati sono sì liberi di decidere se introdurre, o meno, discipline che riconoscano le unioni omosessuali ma, ove lo facessero, esse dovrebbero essere in tutto e per tutto identiche al matrimonio eterosessuale, adozioni comprese. Ma è questo che gli italiani vogliono davvero?

 *Avvocato, Consigliere Unione Giuristi Cattolici Italiani

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