Al venerato fratello
Cardinale Ugo Poletti
Vicario Generale per la diocesi di Roma.
La cura dell’amata diocesi di Roma pone al mio animo numerosi problemi, tra i quali appare meritevole di considerazione, per le conseguenze pastorali da esso derivanti, quello relativo alla disciplina dell’abito ecclesiastico.
Più volte negli incontri con i sacerdoti ho espresso il mio pensiero al riguardo, rilevando il valore ed il significato di tale segno distintivo, non solo perché esso contribuisce al decoro del sacerdote nel suo comportamento esterno o nell’esercizio del suo ministero, ma soprattutto perché evidenzia in seno alla Comunità ecclesiastica la pubblica testimonianza che ogni sacerdote è tenuto a dare della propria identità e speciale appartenenza a Dio. E poiché questo segno esprime concretamente il nostro “non essere del mondo” (cf. Gv 17,14), nella preghiera composta per il Giovedì Santo di quest’anno, alludendo all’abito ecclesiastico, mi rivolgevo al Signore con questa invocazione: “Fa’ che non rattristiamo il tuo Spirito… con ciò che si manifesta come una volontà di nascondere il proprio sacerdozio davanti agli uomini e di evitarne ogni segno esterno” (Giovanni Paolo II, Precatio feria V in cena Domini anno MCMLXXXII recurrente, universis Ecclesiae sacerdotibus destinata, 4, die 25 mar. 1982: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 1 [1982] 1064).
Inviati da Cristo per l’annuncio del Vangelo, abbiamo un messaggio da trasmettere, che si esprime sia con le parole, sia anche con i segni esterni, soprattutto nel mondo odierno che si mostra così sensibile al linguaggio delle immagini. L’abito ecclesiastico, come quello religioso, ha un particolare significato: per il sacerdote diocesano esso ha principalmente il carattere di segno, che lo distingue dall’ambiente secolare nel quale vive; per il religioso e per la religiosa esso esprime anche il carattere di consacrazione e mette in evidenza il fine escatologico della vita religiosa. L’abito, pertanto, giova ai fini dell’evangelizzazione ed induce a riflettere sulle realtà che noi rappresentiamo nel mondo e sul primato dei valori spirituali che noi affermiamo nell’esistenza dell’uomo. Per mezzo di tale segno, è reso agli altri più facile arrivare al Mistero, di cui siamo portatori, a Colui al quale apparteniamo e che con tutto il nostro essere vogliamo annunciare.
Non ignoro le motivazioni di ordine storico, ambientale, psicologico e sociale, che possono essere proposte in contrario. Potrei tuttavia dire che motivazioni di eguale natura esistono in suo favore.
Devo però soprattutto rilevare che ragioni o pretesti contrari, confrontati oggettivamente e serenamente col senso religioso e con le attese della maggior parte del Popolo di Dio, e con il frutto positivo della coraggiosa testimonianza anche dell’abito, appaiono molto più di carattere puramente umano che ecclesiologico.
Nella moderna città secolare dove si è così paurosamente affievolito il senso del sacro, la gente ha bisogno anche di questi richiami a Dio, che non possono essere trascurati senza un certo impoverimento del nostro servizio sacerdotale.
In forza di queste considerazioni, sento il dovere, come Vescovo di Roma, di rivolgermi a lei, signor Cardinale, che più da vicino condivide le mie cure e sollecitudini nel governo della mia diocesi, perché, d’intesa con le Sacre Congregazioni per il Clero, per i Religiosi e gli Istituti Secolari e per l’Educazione Cattolica, voglia studiare opportune iniziative destinate a favorire l’uso dell’abito ecclesiastico e religioso, emanando a tale riguardo le necessarie disposizioni e curandone l’applicazione.
Nell’invocare su di lei, signor Cardinale, e sull’intera diocesi di Roma l’onnipotente aiuto del Signore, per l’intercessione della Vergine santissima “Salus Populi Romani”, di cuore imparto l’apostolica benedizione.
Dal Vaticano, 8 settembre 1982.
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Annota il sito cattolico d'informazione BastaBugie che il codice di diritto canonico (can. 284) prevede l'obbligo dell'abito ecclesiastico per i chierici. Lo stesso canone rimanda alle singole Conferenze Episcopali per la determinazione di quale sia l'abito ecclesiastico più conveniente e adatto alle circostanze del luogo.
Per l'Italia la CEI ha stabilito che, fuori dalle celebrazioni liturgiche (per le quali sono previste vesti apposite) il clero in pubblico deve indossare la talare oppure il clergyman (nero, grigio scuro o blu scuro) con il colletto ecclesiastico romano (come risulta dalla lettera del Cardinale Ugo Poletti al clero romano, confermata dalla Congregazione per il Clero e i Religiosi e approvata da Papa Giovanni Paolo II nell'udienza del 27 settembre 1982). La talare, per intenderci, è l'abito di don Camillo, mentre il clergyman è composto da pantaloni, giacca e camicia con colletto bianco. Vestiti diversi da quelli previsti sono quindi insufficienti e contrari alle norme. Avere una spillina con la croce non giustifica l'assenza dell'abito appropriato (talare o clergyman). Non sono consentiti nemmeno clergyman con colori diversi da quelli stabiliti (nero, grigio scuro o blu scuro).
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