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Massoneria… 586 condanne
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29 Novembre 2017

Massoneria… 586 condanne

IL TIMONE – Marzo 2004 (pag. 22-24)
 
di Giovanni Cantoni
La storia degli interventi del Magistero sulla Massoneria, che da sempre opera esplicitamente o implicitamente contro la Chiesa. Cattolici e massoni: vietata la doppia appartenenza. La condanna del naturalismo massonico.
Nel 2003 è caduto il ventesimo anniversario della pubblicazione dell’ultimo documento ufficiale ed esplicito della Santa Sede sulla massoneria: la Dichiarazione sulla massoneria, emessa il 26 novembre 1983 dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede con la specifica approvazione del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II.
 
Il 28 aprile 1738 Papa Clemente XII (1730-1740) pubblica la lettera apostolica In eminenti apostolatus specula, il primo documento pontificio di condanna delle associazioni massoniche. La loro data di nascita pare si possa fissare nel 1717, quando, a seguito del frantumarsi dell’ecumene cattolico costituito dalla civiltà cristiana romano-germanica – consuetamente indicata come civiltà medioevale o «Medioevo» –, il 24 giugno, a Londra, con l’intento di promuovere un «ecumenismo» surrogatorio e alternativo nasce la massoneria come corpo regolare, vale a dire come organizzazione delle logge, e nel 1723 si dà le sue Costituzioni, redatte dal pastore presbiteriano James Anderson (1680÷1684-1739). A partire da questo documento di condanna e di diffida, il tema massonico ha costituito esplicita materia di circa seicento – sembra siano precisamente 586 – interventi magisteriali da parte dei Romani Pontefici, interventi sia diretti – cioè tradotti in costituzioni, in encicliche, in bolle, e così via –, sia indiretti, cioè realizzati attraverso istanze della Santa Sede e strumenti a diverso titolo impegnativi dell’autorità dei Papi.
 
Le quattro fasi degli interventi del Magistero La storia del deposito giuridico-dottrinale costituito dagli interventi del Magistero si può periodizzare in quattro fasi.
 
La prima – la più ricca dal punto di vista del numero e dell’ampiezza dei documenti – si apre con la ricordata lettera apostolica In eminenti apostolatus specula e si chiude con la fine del pontificato di Papa Leone XIII (1878-1903), ma il periodo termina emblematicamente con l’enciclica Humanum genus, pubblicata da Papa Leone XIII nell’anno 1884. Infatti, benché non manchino assolutamente documenti relativi alla massoneria dal 1884 al 1903 – sono anzi numerosi, e particolarmente importanti per la storia del popolo italiano –, l’enciclica Humanum genus si può indicare – mutuando l’espressione dal linguaggio del diritto positivo – come l’enciclica-quadro sul tema massonico.
 
La seconda fase si stende cronologicamente dal 1903, cioè dall’inizio del pontificato di Papa san Pio X (1903-1914), all’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965). I termini emblematici del periodo sono costituiti, da un lato, dalla promulgazione del Codice di Diritto Canonico nel 1917, da parte di Papa Benedetto XV (1914-1922), e, dall’altro, dalla conferma della vigenza del canone 2335 di tale codice nell’articolo 247 delle Costituzioni Sinodali promulgate nel 1960 dal Primo Sinodo Romano, voluto dal Papa beato Giovanni XXIII (1958-1963). In questo lasso di tempo, escludendo i due testi ricordati, i riferimenti magisteriali espliciti alla massoneria sono straordinariamente esigui – grosso modo uno per ogni Pontefice – e questa esiguità si può facilmente imputare al fatto che la sentenza di condanna e la conseguente diffida antimassonica erano state codificate nel citato canone 2335.
 
La terza fase va dall’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II a una dichiarazione della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, del 1981, quindi – appunto – dal 1962 al 1981. Il periodo è caratterizzato dal silenzio magisteriale sulla massoneria indicata nominatim, se si eccettua una dichiarazione della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede contro false e capziose interpretazioni date a una lettera indirizzata nel 1974 dalla stessa Congregazione ad alcuni episcopati, un documento riservato poi divenuto di pubblico dominio.
 
Infine, la quarta fase inizia nel 1981 ed è tuttora aperta. I suoi momenti rilevanti – e unici – sono a tutt’oggi costituiti dalla pubblicazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, nel 1983, nel quale non compare riferimento nominativo alla massoneria; da una dichiarazione della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede che, in coincidenza con la promulgazione di tale Codice e con approvazione specifica del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, ribadisce la condanna e la diffida relativa all’appartenenza, venendo così a costituire interpretatio autentica del canone 1374; e dal documento ufficioso dello stesso dicastero vaticano, Inconciliabilità tra fede cristiana e massoneria. Riflessioni a un anno dalla dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede, che, il 23 febbraio 1985, su L’Osservatore Romano fornisce la «motivazione» della condanna e della diffida del 1983.
Agl’interventi pontifici si sono accompagnate innumerevoli espressioni di magistero episcopale, fra le quali va almeno ricordata, per la sua oggettiva rilevanza e per l’evidente considerazione in cui è stata tenuta dal Magistero pontificio, la Dichiarazione circa l’appartenenza di cattolici alla massoneria, pubblicata nel 1980 dalla Conferenza Episcopale Tedesca a conclusione di colloqui svolti, dal 1974 al 1980, fra una commissione di dialogo di tale Conferenza, a ciò incaricata dalla Santa Sede, e qualificati esponenti delle Grandi Logge Unite di Germania. Il documento conclude per l’incompatibilità fra la professione di fede cattolica e l’appartenenza alla massoneria, ed è stato illustrato, nella sua sostanza e nel suo rilevante contesto, in uno studio fondamentale di mons. Josef Stimpfle (1916-1996), vescovo di Augusta, che ha guidato la commissione incaricata del dialogo.
 
La condanna della dottrina e del metodo massonico Passando dalla descrizione del Magistero, delle sue tappe e delle sue forme al suo contenuto, il riferimento principale – anche se non unico – è all’enciclica Humanum genus. I termini del documento non sono assolutamente riducibili alla denuncia – per altro assolutamente fondata – dell’attività sovversiva svolta storicamente dalla massoneria contro la Chiesa e contro l’Antico Regime e ogni sua sopravvivenza; né si ritiene sufficiente il richiamo alla pratica del segreto, ma la denuncia e la condanna si elevano costantemente al livello dei princìpi: nella massoneria la Chiesa condanna il veicolo del naturalismo, che è il sistema del razionalismo – ma anche dello scetticismo – e che si traduce nella pratica del laicismo – che non coincide con la laicità –, dell’indifferentismo e del relativismo; che nega il soprannaturale, la rivelazione e la grazia, quando non la stessa creazione, nonché la causa della necessità morale del soprannaturale, cioè il peccato originale. Sono quindi radicalmente sanzionati, per esempio, la morale indipendente, o civile, o libera, il matrimonio civile, l’ugualitarismo, il permissivismo, la radicale separazione fra Chiesa e Stato, il monopolio scolastico statale, e così via fino al divorzio, secondo un itinerario destinato a proseguire fino all’aborto e all’eutanasia.
 
Se la visione del mondo descritta si può sinteticamente indicare, sia quanto al soprannaturale che quanto al naturale, come il trionfo del relativismo, il suo apice non sta tanto nella sua affermazione – dal momento che il relativismo affermato potrebbe parere contraddittoriamente l’ultimo «dogma» –, ma nella sua pratica, e all’interno del quale l’ateismo è una specie, talora virulenta, ma che ha il proprio limite propagandistico, cioè pedagogico, nella sua perentorietà, nella sua «dogmaticità», dal momento che proibisce la ricerca della verità piuttosto che insinuare la vanità di tale ricerca, in quanto ricerca dell’inesistente.
 
Quanto all’attenzione dottrinale e giuridica del Magistero, va notato come essa verta quasi esclusivamente sul volto «razionalistico» o «freddo» della massoneria, con esclusione di quello «irrazionalistico» o «caldo», dal momento che questo si condanna da solo, com’è confermato dal fatto che, nel corso dei colloqui ricordati fra vescovi tedeschi e massoni pure tedeschi, questi ultimi rifiutarono di trattare dei gradi superiori ai primi tre – non fu fornita in proposito alcuna documentazione –, confessandone apertamente loro stessi l’incompatibilità con la professione di fede cattolica.
 
Dunque, tornando alla condanna, importa sottolineare che essa non ha tanto di mira una dottrina e i suoi corollari, tante volte e a diversi titoli denunciati e sanzionati anche senza riferimento alle associazioni massoniche, ma colpisce il naturalismo organizzato, meglio, l’organizzazione del naturalismo, in quanto non sanziona soprattutto una dottrina dichiarandola falsa, ma l’ascrizione a un organismo che ammette la professione di tutte le possibili dottrine, vere e false, e che, quindi, si fa diffusore di una dottrina falsa, quella della non esistenza o almeno della non conoscibilità di una verità assoluta, né soprannaturale né naturale, e sulla base di questa dottrina falsa costruisce e propone una convivenza dannosa, perciò opera esplicitamente oppure implicitamente contro la Chiesa, «colonna e fondamento della verità» (1 Tim 3,15). 

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